SCARICA QUI DELLE INFOSCHEDE – GREENPASS E ATTIVITA’
Scarica qui le slide presentate dal nostro consulente in occasione del webinar del 19 ottobre 2021
Modello delega green pass – Modello informativa green pass
L’iter legislativo ha previsto l’entrata in vigore il 6 agosto del green pass. Seguono alcune indicazioni, elaborate dai nostri consulenti, in merito all’applicazione negli eventi tipicamente organizzati dalle Pro Loco.
ACCESSO CON GREEN PASS
Bisognerà presentare il green pass per accedere a:
- sagre e fiere, convegni e congressi organizzate dalle Pro Loco
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso.
SOGGETTI CHE POSSO CHIEDERE IL GREEN PASS
È deputato a chiedere l’esibizione del green pass il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del green pass, nonché sui delegati. In altre parole:
- Il Presidente della Pro Loco;
- Altri soggetti incaricati da parte del Presidente della Pro Loco.
GREEN PASS: VERIFICA
Il green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o visualizzato in formato digitale sul proprio smartphone, che deve essere esibito per il controllo alle persone autorizzate. L’unico strumento di verifica del certificato è l’app VerificaC19, completamente gratuita e scaricabile sui dispositivi mobili dall’Apple Store, dal Google Play Store e da Huawei AppGallery, che consente solo di rilevare la validità e l’autenticità del certificato, senza informare quali sono i presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato rilasciato. L’app VerificaC19 funziona anche senza connessione internet.
Come da comunicazione del Ministero dell’Interno del 10 agosto, chi verifica NON DEVE richiedere un documento di identità al soggetto verificato.
SANZIONI
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
AGGIORNAMENTO PER L’ACCESSO ALLE SAGRE E FIERE LOCALI CHE SI SVOLGONO ALL’APERTO SENZA PRECISI VARCHI D’INGRESSO:
Alla questione, posta anche dall’UNPLI APS, se per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serva avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali siano le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo, il DAGL (Dipartimento affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio ha risposto che l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Dunque, l’obbligo di essere muniti di green pass per accedere a sagre e fiere locali non è escluso, ma è rimesso alla responsabilità dei visitatori esserne provvisti quando tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche.
Gli organizzatori, pubblici o privati, degli eventi, devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione, ma qualora il visitatore, in caso di controlli, sia trovato non munito di green pass, sarà solo questo ad essere sanzionato, e non l’organizzatore che abbia rispettato l’obbligo informativo.
Ulteriore quesito ha riguardato la questione se l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applichi anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze), il DAGL ha risposto che l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica 2 introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
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LINK AL SITO DEL GOVERNO – FAQ – Domande frequenti sulle misure adottate dal governo
NORMATIVE PREGRESSE
Si ricorda inoltre che, anche laddove tutti i partecipanti ad un evento o manifestazione fossero in possesso del green pass, rimangono in vigore le modalità comportamentali e gestionali di cui alle normative e linee guida Covid-19 (uso di mascherina, igienizzazione, distanziamento, ecc.).
Si ricorda che rimangono comunque vigenti tutte le normative in essere legate alla sicurezza negli eventi temporanei.